Art. 6.
(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie competono:

          a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

              1) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale;

              2) sicurezza e ambiente di lavoro;

              3) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

          b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

      2. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal

 

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quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge. Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui all'articolo 7.
      3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970.
      4. Lo stesso criterio di cui al comma 3 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
      5. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo.
      6. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 9 della presente legge, hanno diritto a permessi retribuiti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
 

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      7. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente.